Amministrazione di società
L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa, ossia il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Quando l’amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l’amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.
L’amministrazione congiuntiva, invece, deve essere espressamente convenuta dai soci nell’atto costitutivo o attraverso una modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l’amministrazione disgiunta. L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all’unanimità o a maggioranza.
Nelle società di persone, ogni socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali riveste o meglio può rivestire la carica di amministratore. Nell’atto costitutivo, infatti, si può prevedere che l’amministrazione della società sia affidata solo a un socio o a alcuni soci e non a tutti, venendosi così a creare la distinzione fra soci amministratori e soci non amministratori. Generalmente, ogni amministratore è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nonché del potere di rappresentanza della stessa, anche in giudizio; agisce cioè in modo disgiunto dall’altro o dagli altri amministratori. L’atto costituivo può anche prevedere, per alcune tipologie di atti od operazioni o anche per tutte le attività di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, che i poteri gestori siano esercitati congiuntamente dalla maggioranza o da tutti i soci amministratori.
Nelle società di capitali l’amministrazione, oltre che poter essere affidata a soci, può essere affidata anche a soggetti estranei alla compagine sociale, cioè si possono avere amministratori estranei alla società, salvo che per le società in accomandita per azioni.
I professionisti forniscono assistenza, stragiudiziale e giudiziale, sia alle imprese che agli amministratori per la risoluzione delle criticità che si possono presentare nell’esercizio dell’attività gerente, quali la nomina e la revoca degli amministratori, fino all’esercizio di eventuali azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori.