Crediti internazionali
Nei rapporti contrattuali tra le imprese italiane che operano con società partner localizzate negli Stati Membri dell’Unione Europea può insorgere la necessità di recuperare in via giudiziale i propri crediti commerciali. In tale ipotesi l’impresa italiana creditrice può ricorrere al Reg. UE n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento che consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme per tutti gli Stati Membri e che funziona in base a moduli standard. Trattandosi di una procedura puramente scritta, il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non contempla alcuna udienza, salvo qualora l’ingiunzione sia contestata o viene proposta opposizione; nel qual caso il procedimento giudiziario proseguirà secondo le regole processuali previste dallo Stato Membro cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ingiunzione.
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE) viene dichiarata esecutiva se non è proposta opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Il decreto viene dichiarato esecutivo dall’autorità giudiziaria che lo emesso tramite un apposito modulo standard.
Un’ingiunzione di pagamento europea, divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, salvi i casi eccezionali previsti dal citato Regolamento.