Matrimonio

L’intollerabilità della convivenza è presupposto per la pronuncia di separazione e attenua il vincolo di matrimonio: deve emergere da fatti obiettivi, anche riconducibili ad un solo coniuge. La separazione può essere giudiziale o consensuale, in ogni caso, alcuni obblighi vengono meno (es. coabitazione), altri permangono (es. mantenimento, istruzione e educazione dei figli). Presupposto per la domanda di divorzio è che sia venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e non sia più possibile ricostituirla per l’esistenza di una delle cause previste da legge. In altri termini è richiesto che il giudice accerti l’irreversibilità della crisi coniugale.

 

Anche il divorzio può essere giudiziale o consensuale. Entrambe le procedure possono essere affrontate con negoziazione assistita e possono anche riguardare il trasferimento di immobili. Anche la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso è strutturata su quella del matrimonio.
Il legislatore del 2016 ha richiamato la maggior parte delle norme di cui alla L. n. 898/1970 in relazione allo scioglimento dell’unione civile, nonostante alcune peculiarità. Sussistono, invece, delicate questioni per quel che concerne l’affidamento dei figli, dato il mancato riferimento da parte della legge sulle unioni civili agli artt. 337-bis ss.

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Avv. Giulia Bolgiani

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